(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 14 dicembre 1994) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'efficacia dei provvedimenti di cessazione anticipata dal servizio adottati prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 28 settembre 1994, n. 553, con decorrenza successiva alla data medesima, nei confronti di dipendenti ai quali, ai sensi del decreto-legge n. 553/1994, non possa essere corrisposto il trattamento di quiescenza, e' sospesa su domanda dell'interessato fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 553/1994 o di cessazione di efficacia dello stesso ai sensi dell'articolo 77, terzo comma, della Costituzione. 2. Il personale mantenuto in servizio ai sensi del comma 1 conserva lo stato giuridico ed il trattamento economico in godimento al momento della cessazione dal servizio. 3. Il trattamento economico ed i profili previdenziali dei periodi di eventuale assenza dal servizio conseguenti dai provvedimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono disciplinati in attuazione della legge di conversione del decreto-legge n. 553/1994. In caso di cessazione di efficacia dello stesso non compete per il periodo di assenza alcun trattamento economico. 4. La sospensione dell'efficacia di cui al comma 1 prosegue ove, contestualmente al venir meno per mancata conversione in legge del decreto n. 553/1994, entri in vigore un ulteriore decreto-legge per effetto del quale i dipendenti di cui al comma 1 si trovino nelle condizioni di non poter fruire ne' del trattamento economico ne' del trattamento di quiescenza.