(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
   della regione Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 14 dicembre 1994)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'efficacia  dei  provvedimenti  di  cessazione anticipata dal
servizio  adottati  prima  della  data  di  entrata  in  vigore   del
decreto-legge  28  settembre  1994, n. 553, con decorrenza successiva
alla data medesima, nei confronti di dipendenti ai  quali,  ai  sensi
del  decreto-legge  n.  553/1994,  non  possa  essere  corrisposto il
trattamento di quiescenza, e'  sospesa  su  domanda  dell'interessato
fino  alla  data  di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto-legge n. 553/1994 o di cessazione di efficacia  dello  stesso
ai sensi dell'articolo 77, terzo comma, della Costituzione.
   2.  Il  personale  mantenuto  in  servizio  ai  sensi  del comma 1
conserva lo stato giuridico ed il trattamento economico in  godimento
al momento della cessazione dal servizio.
   3. Il trattamento economico ed i profili previdenziali dei periodi
di  eventuale  assenza  dal  servizio  conseguenti  dai provvedimenti
sospesi ai sensi del comma 1 sono disciplinati  in  attuazione  della
legge  di  conversione  del  decreto-legge  n.  553/1994.  In caso di
cessazione di efficacia dello stesso non compete per  il  periodo  di
assenza alcun trattamento economico.
   4.  La  sospensione dell'efficacia di cui al comma 1 prosegue ove,
contestualmente al venir meno per mancata conversione  in  legge  del
decreto  n.  553/1994, entri in vigore un ulteriore decreto-legge per
effetto del quale i dipendenti di cui al comma  1  si  trovino  nelle
condizioni  di non poter fruire ne' del trattamento economico ne' del
trattamento di quiescenza.